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mercoledì, febbraio 20, 2008

CLASSIFICAZIONE - COMPATIBILITA’

Qualche giorno fa, nell’aeroporto di Dubai, è esplosa una bombola in lega di alluminio contenente cloruro di etile.
Si ipotizza che una possibile causa dell’incidente sia la incompatibilità del cloruro di etile con l’alluminio, incompatibilità del resto ben evidenziata dalla disposizione speciale per UN 1037 CLORURO DI ETILE contenuta nell’istruzione di imballaggio P200 e che specifica che “non sono autorizzati i recipienti a pressione in lega di alluminio”.
Il problema è che la bombola conteneva una miscela con oltre il 99% di cloruro di etile, ma era stata classificata come UN 3161 GAS LIQUEFATTO INFIAMMABILE, N.A.S., rubrica alla quale la disposizione speciale di cui sopra non è assegnata.

E’ quindi evidente come sia importante il rispetto di due disposizioni che, data la loro portata generale, si tende talvolta a trascurare:
1) Le parti degli imballaggi che si trovano direttamente in contatto con le merci pericolose non devono essere alterate o indebolite da queste né causare un effetto pericoloso.
2) Nel classificare una merce si deve sempre scegliere la rubrica più specifica corrispondente alle proprietà della merce

5 Commenti:

Anonymous Anonimo ha detto...

Questo secondo me è un caso abbastanza eclatante, di quelli "senza scusanti". Il problema che l'ing. Benassai sottolinea è però presente in tante altre realtà dove tra i soggetti coinvolti c'è spesso troppa ignoranza in materia e quindi non consapevolezza.
Un esempio per tutti: il trasporto di rifiuti....quante volte i produttori non hanno nemmeno idea di cosa siano l'ADR e le sue prescrizioni? Oppure, quando anche la avessero, ci sono oggettive difficoltà a classificare correttamente il rifiuto anche perchè la sua composizione varia di volta in volta, non tanto da far variare il codice CER ma magari abbastanza da far cambiare il numero ONU? E quante volte questa gente, proprio per "ignoranza", rischia di usare imballaggi sbagliati e mettere a rischio anche il trasportatore, il quale magari ha un consulente ADR ma non può materialmente fare verifiche su ogni rifiuto che riceve e quindi deve fidarsi di quel che dice il produttore?

21 febbraio, 2008 16:55  
Blogger roberto.canta@poste.it ha detto...

COMMENTO AL COMMENTO DELL'ANONIMO

Il Trasportatore rischia soltanto (fisicamente in caso di incidente) quando il produttore del rifiuto espone sull'imballaggio un numero ONU diverso da quello effettivo del rifiuto immesso.
Ben diverso è il caso dei trasportatori che accettano per il trasporto imballaggi (di cui possono avere il certificato di omologazione a semplice richiesta)
che riportano per il contenuto un numero ONU che con collima con il tipo di imballaggio.
Un esempio per tutti il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo numero ONU 3291 con istruzione di imballaggio P621la cui caratteristica principale è che gli imballaggi devono essere A TENUTA RIGIDI !!!!!!!!..
In Italia vengono trasportati milioni (dai 15 a 20 milioni) di contenitori di cartone (scatola automontante con chiusura a falde sovrapposte)con ben stamigliato il numero ONU 3291.
Non ritengo che la scatola di cartone sia un imballaggio rigido a tenuta. E allora?
In questo caso la responsabilità del trasportatore e dell'autista è evidente.
Va bene che non può indagare sul contenuto dell'imballaggio ma almeno deve verificare che questo sia idoneo a trasportare quel contenuto che è identificato dal numero ONU riportato sull'imballaggio stesso.
Tutte queste "scatole" scambiate sapientemente per imballaggi omologati per il trasporto dei rifiuti pericolosi sanitari già in fase di costruzione e stampa riportano il numero ONU 3291 !!!!!!
Ma sbaglio o il numero ONU da riporare sull'imballagio è un obbligo ed una prerogativa del produttore del rifiuto?
Sbaglio o il produttore (Direttore Sanitario)solo dopo aver controllato che l'imballaggio sia idoneo a trasportare i propri rifiuti ONU 3291 può dare il consenso che questo numero sia stampigliato sull'imballagio?
Le brutte abitudini:
i Direttori Sanitari acquistano tranquillamente i "contenitori" per i rifiuti sanitari pericolosi senza controllare la corrispondenza dell'imballaggio e del certificato di omologazione all'istruzione di imballaggio P 621( quella ch deve applicaqrsi per gli imballaggi che trasportano il numero ONU 3291);
i Trasportatori troppo facilmente accettano imballaggi senza a volte fare la verifica tra numero ONU e tipo di imballaggio.
Si è spesso convinti che basta che un imbasllaggio sia omologato che può portare qualsiasi cosa!!!!!!
Roberto Canta e-mail roberto.canta@poste.it

22 febbraio, 2008 19:39  
Blogger roberto.canta@poste.it ha detto...

STRANO NESSUN COMMENTO ALLE CONSIDERAZIONI SUGLI IMBALLAGGI E TRASPORTO ?

29 febbraio, 2008 12:34  
Blogger Giò ha detto...

Poco da dire...Di schede di sicurezza fatte coi piedi è piena l'Italia e non solo.... ditte produttrici che non hanno neanche idea di come si compila una scheda di sicurezza.. e poi succedono ste cose...

04 marzo, 2008 22:35  
Anonymous Anonimo ha detto...

Sono assolutamente d'accordo con le considerazioni svolte nei primi due commenti precedenti sullo stato di cattiva applicazione dell'ADR e norme collegate nei settori Rifiuti e Sanità. Tuttavia, noto che a volte anche i consulenti reagiscono alle deficienze del sistema con qualche eccesso di zelo. Mi riferisco al "commento al commento" del Roberto Canta e ritengo di dover fare qualche precisazione.
1) Le casse di cartone sono imballaggi rigidi per solidi e possono essere usate come imballaggi esterni per i rifiuti ospedalieri. Semmai, il vero problema è verificare se l'intero imballaggio combinato risponde anche a TUTTI gli altri requisiti della P621 (e qui ho molti dubbi anch'io - vedi questione della tenuta ai liquidi e la resistenza ai "pungenti" e "taglienti") nonché le condizioni e, recentemente, anche la data di approvazione/omologazione dello stesso imballaggio.
2) il fatto che il numero ONU sia già stampato sulla cassa non è un problema. E' vero che l'obbligo ricade sullo speditore ma questo fatto non ne limita in alcun modo la responsabilità quando lo utilizza per le proprie spedizioni. In ogni caso, la scelta dell'imballaggio e la marcatura/etichettatura del collo, non richiedono alcun "consenso" esplicito da parte dello speditore.
Data la crescente sensibilità (finalmente) verso la questione in oggetto, propongo un seminario/corso Orange Project specifico sull’argomento.
GiandOrange
g.villa@itertech.it

06 marzo, 2008 12:32  

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